C.I.L.A. per tolleranze esecutive e aggiornamento della effettiva condizione dell’immobile
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) deve essere asseverata da un tecnico iscritto al
relativo ordine professionale di appartenenza ed è immediatamente efficace, ma non è un titolo
abilitativo edilizio e, ai sensi dell’ art. 6-bis comma 5 della L.R. 19/99, consente di dichiarare tolleranze
esecutive e l’aggiornamento della effettiva condizione dell’immobile in assenza di nuovi interventi
edilizi.
L’art. 6-bis comma 5 della L.R. 19/99 prevede infatti che “Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e
3 (dell’art. 6-bis L.R. 19/99) realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo
violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze,
comunicazioni o segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di
tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione
dell'immobile”.
I disposti dell’art. 6 bis della legge regionale 19/1999 sono da leggersi in coordinamento con le
sopraggiunte nuove disposizioni legislative statali di cui all’art. 34-bis “Tolleranze costruttive” del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Rimane confermata l’efficacia della D.G.R. n. 2-4519 del 14/01/2022 come riportato sul sito della
Regione Piemonte.